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| Rifiuti - Giur.Amm. T.a.r. |
TAR Toscana Sez. II n. 2316 del 6 luglio 2010
Rifiuti. Bonifiche e competenze
Gli atti del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti), in quanto non contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possano attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo. Questi si limitano a definire gli obiettivi e programmi da attuare, verificandone i risultati, il cui raggiungimento risulta riservato alla responsabilità dei dirigenti. Ciò, in base al generale principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione, che presiede l’organizzazione ed il funzionamento delle P.A., alla luce anche dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. La conclusione della competenza dei dirigenti all’emanazione degli atti del procedimento di bonifica di siti di interesse nazionale è innanzitutto valida con riguardo allo schema procedimentale di cui all’art. 15 del d.m. n. 471/1999 (precedente al d.lgs. n. 165/2001 e non avente rango legislativo), sebbene questo assegni al Ministro dell’Ambiente, di concerto con i Ministri dell’Industria (ora Sviluppo Economico) e della Salute, la competenza ad approvare il progetto definitivo di bonifica. Ma, soprattutto, resta valida con riguardo allo schema procedimentale di cui all’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006, “che attribuisce genericamente la competenza per la procedura di bonifica al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio (sentito il Ministero delle Attività produttive)
GUCE L232 del 2 settembre 2010
Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. (GU n. 199 del 26-8-2010 )
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- Acque. Vincolo idrogeologico
- Urbanistica. Aree inedificabili
- Urbanistica. Nozione di impianto tecnologico
- Modificazioni genetiche. Colture per fini di ricerca e sperimentazione
- Sviluppo ostenibile.Energia
- Ambiente in genere. Flora e fauna selvatiche
- Rifiuti.Operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale.
- Ambiente in genere. Modifiche al dlv 152-2006
- Modif.Genetiche. DIstruzione campi illegali
- Ceag Legambiente. Dossier eolico

















Decisione della Commissione, del 1 settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine [notificata con il numero C(2010) 5956]
TAR Friuli VG Sez. I sent. 500 del 28 giugno 2010
TAR Piemonte Sez. II n. 3008 del 7 luglio 2010
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139
Regolamento n. 49 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli
TAR Piemonte Sez. I n. 3007 del 7 luglio 2010
TAR Liguria Sez. I n. 5570 del 5 luglio 2010




